Convenzione costitutiva del Gruppo 20 novembre PER I DIRITTI DEL BAMBINO
 
Gli enti firmatari, preso atto della necessità di promuovere, coordinare e valorizzare il lavoro del Gruppo 20 novembre per i diritti del bambino, convengono quanto segue:
 
1. Istituzione
Fra gli enti firmatari è istituito il Gruppo 20 novembre per i diritti del bambino (di seguito denominato Gruppo). Il Gruppo non ha personalità giuridica autonoma.
2. Scopi
Scopo del Gruppo è essere ambito di confluenza delle diverse esperienze per valorizzare il lavoro sui diritti del bambino, per moltiplicare l'informazione, per creare occasioni di confronto e di collaborazione fra le persone e gli enti attivi nel settore, per fare formazione e per svolgere funzione di rappresentanza, in particolare per quel che concerne la giornata del 20 novembre.
Il Gruppo riconosce i principi della Convenzione ONU sui diritti del bambino che è stata approvata il 20 novembre 1989 dall'Assemblea generale dell'ONU. La Svizzera l'ha ratificata il 24 febbraio 1997 ed è entrata in vigore il successivo 26 marzo. Si tratta di uno strumento fondamentale nella misura in cui considera i bisogni dell'essere umano in crescita nella sua globalità, garantendo il rispetto dei suoi diritti specifici dalla nascita a 18 anni. Tutti i provvedimenti che interessano questa fascia d'età devono tenere in considerazione in primo luogo il bene del diretto interessato (bambino, ragazzo, adolescente, giovane).
3. Adesione
Oltre agli enti firmatari possono aderire alla presente convenzione e partecipare al Gruppo gli enti di diritto pubblico o privato che svolgono attività nel settore succitato, che si ispirano e condividono i principi della Convenzione ONU e che pagano la quota annuale.
Le richieste di adesione sono esaminate dal Consiglio.
Gli enti che aderiscono al Gruppo mantengono integre ed inalterate la loro autonomia e la fedeltà agli statuti rispettivi.
4. Attività
Il Gruppo formula proposte di coordinamento e promuove attività nell'ambito dei propri scopi.
Esso attraverso il Comitato presidenziale può esprimere avvisi e prese di posizione sui temi d'interesse generale in materia di diritti del bambino.
5. Consiglio
Il Gruppo è retto da un Consiglio composto da un delegato per ogni ente firmatario.
I delegati sono designati da ciascuno degli enti firmatari.
Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno, in primavera e in autunno, ed ha in particolare le seguenti competenze:
"    eleggere il Comitato presidenziale
"    definire il programma d'attività e affidare incarichi amministrativi agli enti firmatari
"    designare l'ente chiamato a svolgere funzioni di segretariato
"    esaminare e approvare il preventivo
"    esaminare e approvare il rendiconto finanziario
"    stabilire le quote annuali degli enti firmatari
"    proporre agli enti firmatari le modifiche della presente convenzione
"    decidere circa l'adesione di enti che ne fanno richiesta.
Ogni ente ha diritto a un voto.
Il Consiglio decide a maggioranza semplice dei presenti, ritenuto un quorum di almeno un terzo dei delegati.
6. Comitato presidenziale
La preparazione delle attività del Consiglio, l'esecuzione delle sue deliberazioni ed i compiti di ordinaria amministrazione sono assicurati da un Comitato presidenziale composto da tre a sette membri.
Il Comitato sta in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili per altri due anni.
Esso designa al proprio interno il Presidente, che sta in carica tre anni. Tale carica è rinnovabile per altri due anni.
Il Comitato ha in particolare i seguenti compiti:
"    rappresentare il Gruppo
"    eseguire le linee direttive e attuare il programma d'attività (in collaborazione
"    con gli enti membri del Gruppo)
"    scegliere i collaboratori necessari e organizzare le loro attività
"    convocare il Consiglio.
Esso si riunisce ogni qualvolta è necessario.
7. Segretariato - Ente coordinatore
Le funzioni di segretariato sono svolte da uno degli enti firmatari designato come coordinatore dal Consiglio, per la durata massima di tre anni, rinnovabili per altri due anni, in corrispondenza con il mandato del Comitato. Il Consiglio può attribuire di volta in volta incarichi amministrativi ad uno o più enti firmatari.
8. Finanziamento
Le attività sono finanziate mediante:
"    i proventi di attività propria
"    le quote annuali versate dagli enti firmatari
"    i contributi e i sussidi privati e pubblici.
9. Dimissioni
Ogni ente può dimissionare dal Gruppo e dare disdetta della presente convenzione per la fine di un anno civile e con due mesi di preavviso, dandone comunicazione scritta al Consiglio del Gruppo.
10. Durata
Il Consiglio del  Gruppo, appositamente convocato, può decidere la disdetta collettiva della presente convenzione e l'autoscioglimento, con una maggioranza dei due terzi dei presenti, riservate le condizioni espresse al punto 5 (quorum di un terzo dei delegati).
11. Norma transitoria
I membri promotori del Gruppo decidono una prima quota annuale di adesione di fr. 50.--.